E’ ormai consolidato che con l’entrata in vigore del regolamento CEE 178/2002 nessuna impresa alimentare(soggetto pubblico o privato, con o senza fini di lucro, che svolge una qualsiasi delle attività connesse ad una delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti), nessun operatore del settore alimentare(persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare nell'impresa alimentare posta sotto il suo controllo) e nessuna impresa nel settore dei mangimi(soggetto pubblico o privato, con o senza fini di lucro, che svolge una qualsiasi delle operazioni di produzione, lavorazione, trasformazione, magazzinaggio, trasporto o distribuzione di mangimi, compreso ogni produttore che produca, trasformi o immagazzini mangimi da somministrare sul suo fondo agricolo ad animali) è escluso dalla responsabilità nell’applicazione di procedure che permettono di ricostruire e seguire il percorso di un alimento, di un mangime, di un animale destinato alla produzione alimentare o di una sostanza destinata o atta ad entrare a far parte di un alimento o di un mangime attraverso tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione.
Ritenendo che applicare un sistema di rintracciabilità è doveroso, non solo per ottemperare ad una norma, ma soprattutto per una ottimale gestione aziendale che si ottiene con una organizzazione impostata e diretta in modo efficace attraverso un modello di riferimento coerente con i suoi obiettivi, con la sua realtà interna e con l’ambiente esterno.
Questo progetto della Gestifin Consultants, che racchiude i tre segmenti:
ha l’obiettivo principale di creare insieme alle imprese alimentari il modus operandi e la base ottimale per garantire un livello elevato di tutela della salute umana e degli interessi dei consumatori e nel contempo cogliere l’opportunità per meglio ottimizzare la gestione di ogni singola impresa.
L’adozione del sistema di rintracciabilità diventa così una opportunità trasversale per le imprese che oltre a soddisfare i bisogni dei “clienti interni”, soddisfa, soprattutto, i bisogni, ormai espliciti ed obbligatori, dei consumatori.
Ribadendo le sfide che il settore agro-alimentare deve affrontare nei prossimi anni, la qualità e la comunicazione, l’introduzione di un buon sistema di rintracciabilità garantisce il consumatore sull’uso dei prodotti e l’impresa ha predisposto i contenuti per una buona comunicazione.
Altre Definizioni previste dall’art. 3 Regolamento (CE) N. 178/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio
«commercio al dettaglio», la movimentazione e/o trasformazione degli alimenti e il loro stoccaggio nel punto di vendita o di consegna al consumatore finale, compresi i terminali di distribuzione, gli esercizi di ristorazione, le mense di aziende e istituzioni, i ristoranti e altre strutture di ristorazione analoghe, i negozi, i centri di distribuzione per supermercati e i punti di vendita all'ingrosso
«immissione sul mercato», la detenzione di alimenti o mangimi a scopo di vendita, comprese l'offerta di vendita o ogni altra forma, gratuita o a pagamento, di cessione, nonché la vendita stessa, la distribuzione e le altre forme di cessione propriamente detta;
«rischio», funzione della probabilità e della gravità di un effetto nocivo per la salute, conseguente alla presenza di un pericolo
«analisi del rischio», processo costituito da tre componenti interconnesse: valutazione, gestione e comunicazione del rischio
«valutazione del rischio», processo su base scientifica costituito da quattro fasi: individuazione del pericolo, caratterizzazione del pericolo, valutazione dell'esposizione al pericolo e caratterizzazione del rischio
«gestione del rischio», processo, distinto dalla valutazione del rischio, consistente nell'esaminare alternative d'intervento consultando le parti interessate, tenendo conto della valutazione del rischio e di altri fattori pertinenti e, se necessario, compiendo adeguate scelte di prevenzione e di controllo